Il portale del contribuente è un servizio del comune dove il cittadino può trovare tutte le informazioni generali relative alle Imposte e tasse Comunali. Tramite l’accesso all’area personale è possibile consultare le proprie posizioni tributarie TARI, effettuare il calcolo IMU/TASI ed eventualmente stamparsi i Modelli F24 per i relativi pagamenti.

Il Portale è sempre attivo, quindi posso consultare i miei dati comodamente da casa senza dovermi recare in comune.

L’accesso all’area riservata deve essere effettuato con SPID o CIE, la registrazione ed il rilascio delle credenziali è riservato agli stranieri. Le persone giuridiche possono registrarsi ed indicare il codice fiscale del responsabile della ditta per poter accedere con quello SPID. Una volta effettuato il login il responsabile potrà abilitare l’accesso ai propri dipendenti o collaboratori.

IMU


Il soggetto titolare del diritto reale di godimento è il debitore d’imposta ai fini dell’IMU. Se la figlia ha un "usufrutto", "uso" (scritto) pagherà lei come "abitazione principale" altrimenti paga il proprietario come "seconda casa". L'imposta, purtroppo, è indipendente dal reddito.


Nei casi di usufrutto non c'è dubbio che deve essere quest'ultimo a pagare. I due requisiti per avere detrazione e aliquota ridotta è essere "pieno proprietario" o usufruttuario e abitarvi stabilmente, con residenza e domicilio. Per i suoi genitori è seconda casa e anche per lei non è prima casa (non essendo "pieno proprietario"). Si ha in effetti il paradosso che questa casa dove abita non è prima casa per nessuno, ma tutto ciò nasce dal fatto che gli usufruttuari non vi abitano ma vi abita il nudo proprietario; perciò rimane seconda casa per entrambi.


La detrazione si applica anche nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP siano iscritti nella previdenza agricola, concede i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP purchè siano iscritti anch’essi nella previdenza agricola.


La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni.


Qualora non risulti alcuna delibera IMU e TASI pubblicata per l’anno 2016 sul sito internet www.finanze.it quali aliquote devono essere prese in considerazione ai fini del versamento del saldo?

Il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti dell’anno precedente, tenendo conto, ovviamente, delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di abitazione principale, terreni agricoli e immobili in comodato e locati a canone concordato.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un immobile. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Quindi la TASI va pagata da tutti i possessori dell'immobile e da tutti gli utilizzatori se diversi dal possessore (titolare del diritto reale sull'immobile).


L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.


Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale. Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.


No, se l'inquilino non paga, il Comune non può rivalersi sul proprietario. Viceversa se il proprietario non paga, il Comune non può rivalersi sull'inquilino. Si specifica però, che la TASI non è dovuta per l'inquilino se l'immobile risulta abitazione principale dello stesso

Le abitazioni vuote ma con il mobilio o anche solo un'utenza (acqua, gas, internet, luce,telefono, ecc.) attiva pagano la TARI. Se proprio non si vuole pagare bisogna togliere TUTTO il mobilio e staccare TUTTE le utenze. E' possibile pero' che possa usufruire di un'agevolazione.


La dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte deve essere presentata dal contribuente entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal proprio Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi finché non si verifichi una modifica dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori, nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa viene calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Si ricorda che la dichiarazione TARI verrà presentata da una sola persona che risulterà l'intestataria del tributo e che indicherà nel modello i nominativi di tutti i presenti nell'abitazione.


La base su cui calcolare la TARI è l’80% della superficie catastale ed il numero di persone che occupano l’immobile.La norma individua, pertanto, quale presupposto per l’applicazione del tributo l’occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune. Sono infatti tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box).


No, non è possibile. Uno dei comproprietari dovrà assumersi il compito di presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione Tari a nome proprio e per conto anche di tutti gli altri. Nel modello il soggetto prescelto indicherà se stesso come dichiarante ed inoltre indicherà il nominativo degli altri comproprietari nella parte relativa ai componenti. E' consigliabile utilizzare anche il campo note del modello per spiegare la situazione. Il Comune invierà l'avviso di pagamento al solo dichiarante, mentre gli altri eventualmente risponderanno in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria.



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